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12/05/2016 - Detrazione IRPEF delle spese di frequenza delle Università non statali - Individuazione dei limiti di importo
Per effetto delle modifiche apportate dalla L. 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) all'art. 15 co. 1 lett. e) del TUIR, la detrazione IRPEF del 19% si applica in relazione alle spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria presso:
· Università statali;
· Università non statali, in misura non superiore a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, tenendo conto degli importi medi delle tasse e dei contributi dovuti alle Università statali.
Con la nuova disciplina si intende quindi fornire un riferimento "certo" relativamente all'ammontare detraibile delle spese sostenute per la frequenza di Università non statali. In relazione alle Università private, infatti, la detrazione spettava in misura non superiore a quella stabilita in relazione alle tasse e ai contributi degli istituti statali e, a tali fini, la C.M. 23.5.87 n. 11 aveva individuato i seguenti criteri:
· identità o affinità dei corsi di laurea tenuti presso l'Università libera con i corsi tenuti presso un'Università statale;
· equiparazione dei corsi così identificati, tenuti presso l'Università libera, con i corsi, identici od affini, tenuti presso l'Università statale ubicata nella stessa città ove ha sede l'Università libera, ovvero sita in una città della stessa Regione.
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