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21/02/2017 - Novità in materia di dichiarazioni d'intento - Il nuovo modello deve essere utilizzato per le dichiarazioni relative alle operazioni di acquisto da effettuare a partire dall'1.3.2017.
L'art. 20 del DLgs. 21.11.2014 n. 175 ha modificato l'art. 1 co. 1 lett. c) del DL 29.12.83 n. 746, conv. L. 27.2.84 n. 17, in relazione agli obblighi relativi alle dichiarazioni di intento da parte degli esportatori abituali che intendono avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni di beni e servizi senza applicazione dell'IVA, ai sensi dell'art. 8 co. 1 lett. c) del DPR 633/72.
A decorrere dalle operazioni, senza applicazione dell'IVA, da effettuare dall'1.1.2015, infatti, gli esportatori abituali devono:
· trasmettere telematicamente la dichiarazione di intento all'Agenzia delle Entrate, la quale rilascia apposita ricevuta;
· consegnare la dichiarazione di intento, unitamente alla ricevuta rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, al proprio fornitore, ovvero in Dogana.
I fornitori degli esportatori abituali, invece, devono:
· verificare l'avvenuta trasmissione della dichiarazione di intento;
· riepilogare i dati delle dichiarazioni di intento ricevute nella dichiarazione IVA annuale.
In attuazione di tale disciplina, con il provv. 2.12.2016 n. 213221, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello di dichiarazione d'intento per acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell’IVA, nonchè le relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati.
Scarica la circolare per maggiori info
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