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20/03/2025 - Tracciabilità spese vitto, alloggio e rappresentanza dal 2025. - I costi sostenuti per vitto, alloggio, viaggio e trasporto,saranno fiscalmente rilevanti a condizione che tali oneri siano oggetto di pagamenti tracciabili,

Tracciabilità spese vitto, alloggio e rappresentanza dal 2025.

I costi sostenuti per vitto, alloggio, viaggio e trasporto, fermo restando i diversi limiti già attualmente previsti dalla norma, saranno fiscalmente rilevanti a condizione che tali oneri siano oggetto di pagamenti tracciabili, dunque pagati mediante strumenti diversi dal contante. Rientrano, inoltre, nei nuovi obblighi di tracciabilità anche le spese di rappresentanza.

Modifiche all’articolo 54 del TUIR (Reddito di lavoro autonomo)

Le nuove disposizioni riguardano la deducibilità dei costi sostenuti dal lavoratore autonomo, relativi alle spese per prestazioni di vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuate mediante autoservizi pubblici non di linea, anche con riferimento ai rimborsi analitici relativi alle medesime spese sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi.

Il nuovo comma 6-ter introduce il vincolo che tali oneri siano deducibili unicamente se sostenuti con metodi di pagamento tracciabili

La norma non si limita a richiedere la tracciabilità per le spese sostenute direttamente dal professionista, ma la estende anche alle spese addebitate analiticamente al committente. In altri termini, le spese per prestazioni alberghiere, somministrazione di alimenti e bevande, nonché per viaggi e trasporti, se riaddebitate analiticamente al cliente nell’ambito della prestazione professionale, dovranno risultare pagate con strumenti tracciabili affinché la deducibilità resti integra.

Modifiche all’articolo 95 del TUIR (Spese per prestazioni di lavoro sostenute dalle imprese)

Questa norma riguarda le spese di vitto e alloggio, nonché i rimborsi analitici delle spese per viaggio e trasporto sostenute mediante autoservizi pubblici non di linea, riferibili a trasferte di dipendenti o a compensi corrisposti a lavoratori autonomi; tali oneri sono deducibili unicamente se sostenuti con metodi di pagamento tracciabili

Modifiche all’articolo 51 del TUIR (Reddito di lavoro dipendente)

La nuova disposizione prevede che, a partire dal 2025, tali rimborsi spese non concorrano a formare il reddito del dipendente solo se tali spese sono sostenute con versamento bancario o postale, ovvero mediante altri strumenti di pagamento tracciabili, quali, ad esempio carte di debito, di credito, prepagate, assegni bancari e circolari.

In sostanza, per il lavoratore dipendente, il vantaggio fiscale relativo al non concorso al reddito dei rimborsi spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporti, laddove effettuati tramite autoservizi pubblici non di linea, dal 2025 è subordinato alla tracciabilità del pagamento.

Modifiche all’articolo 108 del TUIR (Spese di rappresentanza)

La norma attuale regolamenta le spese di rappresentanza, stabilendo limiti di deducibilità legati alla tipologia dispesa e all’inerenza dell’onere rispetto all’attività di impresa. La modifica introdotta inserisce un ulteriore periodo, secondo il quale le spese sono deducibili solo se effettuate con versamento bancario o postale.

La novità estende dunque l’obbligo di tracciabilità anche alle spese di spese di rappresentanza, mantenendo i criteri di deducibilità già esistenti, ed aggiungendo un ulteriore requisito formale: la tracciabilità del pagamento.





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