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14/10/2015 - Comunicazione dei beni in godimento ai soci o familiari - e dei finanziamenti o capitalizzazioni ricevuti dall'impresa
L'art. 2 co. 36-terdecies - 36-duodevicies del DL 13.8.2011 n. 138, conv. L. 14.9.2011 n. 148, ha previsto alcuni interventi in materia di regime fiscale riguardante i beni dell'impresa concessi in godimento a soci o familiari dell’imprenditore, applicabili a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 17.9.2011, data di entrata in vigore della suddetta L. 148/2011 (pertanto, a partire dal 2012 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare), in particolare:
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per il socio/familiare costituisce reddito diverso (art. 67 del TUIR) la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento dei beni dell’impresa;
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i costi relativi ai beni dell’impresa concessi in godimento a soci o familiari dell’imprenditore per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento non sono deducibili.
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