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20/11/2015 - Riforma del diritto penale tributario - ulteriori novità - Viene introdotto il nuovo art. 12-bis, con cui si attribuisce una più coerente collocazione normativa alla disposizione relativa alla confisca
La nuova norma prevede, al co. 1, che, "nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dal presente decreto, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto".
Trattasi, dunque, di un’ipotesi di confisca obbligatoria, anche per equivalente, del prezzo e del profitto del reato.
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